REGOLAMENTO DELLA CAVES
Confederazione Associazioni Venete in Svizzera
Fondata il 27 – 08 – 1978
REGOLAMENTO DELLA C.A.VE.S.
Revisionato il 17.03.2015
ART: 1
Il Consiglio Direttivo (CD) della C.A.VE.S. Confederazione delle Associazioni Venete in Svizzera è l’organo esecutivo dell’assemblea dei delegati delle Associazioni Venete in Svizzera aderenti alla CAVES, dalla quale è stato eletto, ne stabilisce le funzioni e controlla il suo lavoro a norma degli articoli 4 e 5 dello statuto.
ART. 2
Il CD è un organo che decide per votazione, a norma dello statuto e del presente regolamento.
ART. 3
Funzione e compiti ordinari del CD, a norma dell’art. 6 dello statuto vengono precisati come segue:
- Esegue le decisioni della Confederazione, attraverso tutte le iniziative necessarie. Rappresenta la CAVES nelle sedi e presso le istanze dove sono in predicato gli interessi delle associazioni aderenti, ed a convegni e congressi dei sodalizi di cui all’art. 1 e 2 dello statuto, qualora essi ne facciano richiesta.
- Convoca e organizza le assemblee della CAVES sia ordinarie che straordinarie.
- Provvede al proprio funzionamento interno a norma del presente regolamento.
ART. 4
Il CD è collegialmente responsabile del proprio operato di fronte alla Confederazione, alla quale presenta regolare rapporto circa l’attività svolta.
ART. 5
Dimissioni e sostituzione permanente:
- Le singole associazioni possono sempre sostituire i loro delegati nel CD previa comunicazione scritta allo stesso e dopo aver sentito la motivazione del delegato. Il CD si riserva di esaminare le ragioni che hanno motivato il ritiro.
- Le sedute della Confederazione e del CD di norma sono aperte al pubblico, è tuttavia facoltà del presidente su proposta del CD invitare ad assistere ai lavori delle riunioni senza diritto di voto, corregionali, rappresentanti dei media, esperti o rappresentanti di enti, organizzazioni o associazioni interessate agli argomenti posti in esame o comunque problematiche dei veneti e degli italiani all’estero.
ART. 6
- Il presidente garantisce assieme al CD l’applicazione dello statuto e del regolamento e per il buon andamento delle riunioni, firma la corrispondenza ed i verbali, prepara l’ordine del giorno assieme al CD.
- I vice presidenti coadiuvano il presidente e ne fanno vicendevolmente le veci a secondo delle disponibilità e specifico incarico del presidente stesso.
- Il segretario manda gli inviti di convocazione , tratta la corrispondenza, custodisce la documentazione e l’elenco delle associazioni aderenti, coadiuva al collegamento e l’informazione tra i membri del CD e le associazioni aderenti alla CAVES.
- Il verbalista redige il verbale delle sedute della Confederazione e del CD.
- Il CD indica il responsabile del sito www.associazionivenete.ch
- Il cassiere tiene la contabilità ed effettua le operazioni di cassa di normale amministrazione. Per prelievi che superano i CHF 500.—è tenuto a chiedere l’approvazione del CD.
ART. 7
Le votazioni in seno al CD vengono per alzata di mano o, su richiesta di almeno 1/3 dei membri, le votazioni saranno per scrutinio segreto.
ART. 8
Finanziamento: Il CD prevede, se necessario, la quota per il proprio finanziamento che ogni associazione aderente deve versare per il funzionamento della CAVES e dei suoi organismi. Essa viene stabilita in base al preventivo presentato dal CD ed approvato dalla Confederazione a norma dell’art. 6 dello statuto.
ART. 9
L’anno sociale coincide con l’anno solare; la contabilità si chiude al 31 dicembre.
Wohlen, AG, Svizzera, 17 Marzo 2013
Il presente regolamento è stato approvato dalla CAVES nell’assemblea generale del 17.03.2013, sostituisce quello del Settembre 1982 ed entra immediatamente in vigore.
File depositata alla segreteria / Sanvido