REGOLAMENTO DELLA CAVES

Confederazione Associazioni Venete in Svizzera

Fondata il 27 – 08 – 1978

REGOLAMENTO DELLA C.A.VE.S.

Revisionato il 17.03.2015

ART:  1

Il Consiglio Direttivo (CD) della C.A.VE.S.  Confederazione delle Associazioni Venete in Svizzera è l’organo esecutivo dell’assemblea dei delegati delle Associazioni Venete in Svizzera aderenti alla CAVES, dalla quale è stato eletto, ne stabilisce le funzioni e controlla il suo lavoro a norma degli articoli  4 e 5 dello statuto.

ART.  2

Il CD è un organo che decide per votazione, a norma dello statuto e del presente regolamento.

ART.  3

Funzione e compiti ordinari del CD, a norma dell’art. 6  dello statuto vengono precisati come segue:

  1. Esegue le decisioni della Confederazione, attraverso tutte le iniziative  necessarie. Rappresenta la CAVES nelle sedi e presso le istanze dove sono in predicato gli interessi delle associazioni aderenti, ed a convegni e congressi dei sodalizi di cui all’art. 1 e 2 dello statuto, qualora essi ne facciano richiesta.
  2. Convoca e organizza le assemblee della CAVES sia ordinarie che straordinarie.
  3. Provvede al proprio funzionamento interno a norma del presente regolamento.

ART.  4

 Il CD  è collegialmente responsabile del proprio operato di fronte alla Confederazione, alla quale presenta regolare rapporto circa l’attività svolta.

ART.  5

Dimissioni e sostituzione permanente:

  1. Le singole associazioni possono sempre sostituire i loro delegati nel CD previa comunicazione scritta allo stesso e dopo aver sentito la motivazione del delegato. Il CD si riserva di esaminare le ragioni che hanno motivato il ritiro.
  2. Le sedute della Confederazione e del CD di norma sono aperte al pubblico, è    tuttavia  facoltà del presidente su proposta del CD invitare ad assistere ai lavori delle riunioni  senza diritto di voto, corregionali, rappresentanti dei media, esperti o rappresentanti di enti, organizzazioni o associazioni interessate agli argomenti   posti in esame o comunque problematiche dei veneti e degli italiani  all’estero.

ART.  6

  1. Il presidente garantisce assieme al CD l’applicazione dello statuto e del regolamento e per il buon andamento delle riunioni, firma la corrispondenza ed i verbali, prepara l’ordine del giorno assieme al CD.
  2. I vice presidenti coadiuvano il presidente e ne fanno vicendevolmente  le veci a secondo delle disponibilità e specifico incarico del presidente stesso.
  3. Il segretario manda gli inviti di convocazione , tratta la corrispondenza,  custodisce la documentazione e l’elenco delle associazioni aderenti, coadiuva al collegamento e l’informazione tra i membri del CD  e le associazioni aderenti alla CAVES.
  4. Il verbalista redige il verbale delle sedute della Confederazione e del CD.
  5. Il CD indica il responsabile del sito www.associazionivenete.ch
  6. Il cassiere tiene la contabilità ed effettua le operazioni di cassa di normale amministrazione. Per prelievi che superano i CHF  500.—è tenuto a chiedere l’approvazione del CD.

ART.  7

 Le votazioni in seno al CD vengono per alzata di mano o, su richiesta di almeno 1/3 dei membri, le votazioni saranno per scrutinio segreto.

ART.  8

Finanziamento: Il CD prevede, se necessario, la quota per il proprio finanziamento che ogni associazione aderente  deve versare per il funzionamento della CAVES e dei suoi organismi. Essa  viene stabilita in base al preventivo presentato dal CD ed approvato dalla Confederazione a norma dell’art. 6 dello statuto.

ART.  9

L’anno sociale coincide con l’anno solare; la contabilità si chiude  al 31 dicembre.

Wohlen, AG, Svizzera, 17 Marzo 2013

 

Il presente regolamento è stato approvato dalla CAVES nell’assemblea generale del 17.03.2013,  sostituisce quello del  Settembre 1982 ed entra immediatamente in vigore.

File depositata alla segreteria / Sanvido